PRODOTTI TIPICI

L'ATTESTAZIONE DI SPECIFICITA'

Esiste una terza categoria di denominazioni particolari, e in questo caso il prodotto non è più legato, più o meno strettamente, a un luogo d'origine, ma alla particolare “ricetta”.

Il concetto di base del Regolamento che lo definisce è la distinzione dalla massa degli altri alimenti, per rafforzarne la posizione concorrenziale, in questo caso non ricorrendo a elementi geografici ma ad altri elementi, definiti “specifici”.

Ma che cos'è la specificità?

“L'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto da altri analoghi”, recita la legge europea.

Inoltre, per poter ricevere l'attestato di specificità, un prodotto deve essere “tradizionale” cioè:

- essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali;

- oppure avere una composizione tradizionale;
- oppure essere stato ottenuto con un metodo di produzione e/o di trasformazione

tradizionale.

Anche il nome dev'essere specifico, perché “tradizionale” (potrebbe essere, per esempio, “torrone”) oppure perché esprime la specificità del prodotto (“suino allevato all'aperto”). Il nome, però, non deve avere riferimenti geografici.