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L'ATTESTAZIONE
DI SPECIFICITA'
Esiste una terza categoria di denominazioni particolari, e in questo caso
il prodotto non è più legato, più o meno strettamente,
a un luogo d'origine, ma alla particolare ricetta.
Il concetto di base
del Regolamento che lo definisce è la distinzione dalla massa degli
altri alimenti, per rafforzarne la posizione concorrenziale, in questo
caso non ricorrendo a elementi geografici ma ad altri elementi, definiti
specifici.
Ma che cos'è
la specificità?
L'elemento
o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto da altri
analoghi, recita la legge europea.
Inoltre, per poter
ricevere l'attestato di specificità, un prodotto deve essere tradizionale
cioè:
- essere ottenuto
utilizzando materie prime tradizionali;
- oppure avere una
composizione tradizionale;
- oppure essere stato ottenuto con un metodo di produzione e/o di trasformazione
tradizionale.
Anche il nome dev'essere
specifico, perché tradizionale (potrebbe essere, per
esempio, torrone) oppure perché esprime la specificità
del prodotto (suino allevato all'aperto). Il nome, però,
non deve avere riferimenti geografici.
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