ETICHETTE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

ALTRE INDICAZIONI UTILI

Dati per il riconoscimento del produttore

Il produttore ha la responsabilità dell'alimento che ha confezionato: dev'essere, quindi, sempre riconoscibile, almeno alle autorità pubbliche.
In etichetta deve indicare il nome, o la ragione sociale, o il marchio depositato e la sede del fabbricante, del confezionatore o dell'importatore, oltre alla sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.


Indicazioni per la conservazione
In tutti i casi in cui una corretta conservazione è un mezzo per mantenere le caratteristiche nutritive del prodotto, bisogna riportarne le indicazioni in etichetta.


Modalità d'uso
Anche in questo caso, le indicazioni sono obbligatorie solo per quei prodotti che richiedono delle indicazioni specifiche per un uso corretto.

QUANTO CE N'E'?

Il contenuto di una scatola o qualsiasi altra confezione è un dato che deve risultare immediatamente visibile a chi compra.

La dicitura “contenuto netto” è in realtà sempre più raramente riportata in etichetta, perché il contenuto di un prodotto preimballato non può mai essere esatto, ma oscilla, all'interno dei termini di legge, intorno a un valore, il “valore nominale”. Ecco perché troviamo di solito solo l'indicazione numerica del contenuto seguita dall'unità di misura (per esempio, sulla scatola di pasta “500 g”).

Comunque lo si voglia chiamare, il contenuto del prodotto confezionato è un parametro da tenere sempre in considerazione, perché capita spesso che confezioni all'apparenza simili abbiano, in realtà, pesi diversi.

E' obbligatorio anche per i piccoli commercianti, dall'1 marzo 2002, indicare sempre il peso al chilo o al litro per i prodotti in vendita.

Ricordiamo poi che quando l'alimento è caratterizzato dalla presenza di un “liquido di governo”, come l'acqua di cottura dei fagioli in scatola, deve essere sempre riportato il peso sgocciolato.